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Ancora un caso in cui l’azienda che ha causato la contaminazione e deve eseguire le attività di bonifica fallisce, mentre la garanzia finanziaria prestata per legge per coprirne i costi non può essere escussa perchè la compagnia che prestava tale garanzia, ubicata all’estero, è ugualmente fallita.
I costi vanno conseguentemente a gravare sul bilancio pubblico, ovvero sulle tasche di tutti noi, che – inoltre – fintanto che non pagheremo le attività di bonifica continueremo a subire gli effetti dell’inquinamento, oltre ai costi sociali legati alla chiusura dell’azienda stessa.
Sarebbe probabilmente utile fare più di una riflessione su questo tema, e in particolare su: 1) sulle modalità normative previste per assolvere all’obbligo di garanzia finanziaria per i rischi ambientali legati all’esercizio delle aziende maggiormente pericolose (e per le altre?!), 2) sulle modalità operative di verifica di tali adempimenti, e non ultimo 3) forse anche sull’importanza della coesistenza di una garanzia finanziaria (fideiussione) con una garanzia assicurativa. Tale coesistenza può infatti al contempo tutelare l’interesse pubblico di una garanzia finanziaria e consentire all’azienda di fruire di risorse esterne per sostenere i costi delle attività di bonifica di inquinamenti involontariamente provocati (e quindi, ancora una volta, tutelare l’interesse pubblico…).